Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro deve essere un punto di riferimento per tutti i lavoratori, l’RLS deve monitorare che la gestione della sicurezza in azienda o in ufficio avvenga nel pieno rispetto delle norme stabilite dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, un testo che tra le altre cose legifera anche in merito agli aspetti logistici, formativi e obbligatori di questa figura.

Il Decreto Legislativo 81/08 definisce in maniera inequivocabile tutto l’iter legislativo che riguarda la figura dell’RLS dalla definizione esatta del suo ruolo alla nomina passando per la formazione e l’aggiornamento obbligatorio.

La nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è definita dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08. Questo articolo prevede che l’RLS venga nominato da un’assemblea dei lavoratori e scelto tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato. Secondo quanto previsto dagli accordi sindacali inoltre:

  • Potranno partecipare all’elezione ed esprimere la propria preferenza tutti coloro che sono iscritti a libro matricola.
  • Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione lavoro.
  • Ogni lavoratore potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere.
  • Prima dell’elezione i lavoratori in servizio devono nominare al loro interno il segretario del seggio elettorale, il quale dopo lo spoglio delle schede(allegate alla presente) provvederà a redigere il verbale dell’elezione.
  • L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
  • La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni.
  • Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti.
  • L’esito delle votazioni deve essere successivamente comunicato a tutti i lavoratori.

Sempre in riferimento alla nomina dell’RLS altro compito del datore di lavoro secondo l’art. 18 comma 1, lettera a) è quello di effettuare la dovuta comunicazione all’INAIL della nomina dell’RLS, la norma prevede che tale comunicazione deve avvenire annualmente.

Scadenza: 
Annuale
Durata: 
32 ore